Come funziona?

Il sistema della formazione continua è previsto dall’articolo 6 del D.M. 2 dicembre 2016, al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell’Elenco nazionale e garantirne l’allineamento metodologico nell’esercizio delle funzioni di OIV.

I soggetti iscritti sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell’iscrizione.

L’attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri indicati nell’Allegato A del D.M. 2 dicembre 2016. La formazione continua prevede attività di qualificazione specifiche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) sulla base dei requisiti definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla stessa SNA.

Come accreditarsi?

Gli enti che intendano erogare attività formative agli iscritti nell’Elenco devono presentare istanza di accreditamento alla SNA, secondo il modello riportato nella sezione Documenti. L’istanza di accreditamento deve essere accompagnata da un catalogo dettagliato delle attività formative che si intendono erogare, compilato esclusivamente secondo l’allegato B all’istanza.

Gli enti, compilando l’allegato A all’istanza, devono anche dimostrare di possedere una comprovata esperienza almeno quinquennale nell’organizzazione di corsi di formazione, convegni, incontri di aggiornamento professionale o altri eventi riconducibili ad almeno tre degli ambiti professionali previsti dal D.M.

Documenti

Requisiti per l’accreditamento

Istanza di accreditamento (aggiornamento al 28 febbraio)

Allegato A (aggiornamento al 28 febbraio)

Allegato B

Come partecipare ai corsi?

Gli iscritti nell’Elenco possono trovare in questa sezione tutte le informazioni riguardanti i corsi e gli enti accreditati.