Elenco sezioni FAQ
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- Quali sono esattamente gli ambiti di applicazione del D.M. 6 agosto 2020 che sostituisce il D.M. 2 dicembre 2016 ? L'Elenco si riferisce alle sole Amministrazioni centrali dello Stato o anche alle Amministrazioni pubbliche territoriali?
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L’iscrizione nell’Elenco nazionale è una condizione indispensabile per poter prendere parte alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (di seguito “OIV”), istituiti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo.
Per le altre amministrazioni si richiama quanto chiarito con nota circolare del 19 gennaio 2017, reperibile al seguente link:
https://performance.gov.it/system/files/Nota_Circolare_Elenco_OIV.pdf
In particolare, nella nota circolare si precisa che le amministrazioni diverse da quelle individuate, da ultimo, dall’art. 1, comma 2 del D.M 2 dicembre 2016 (confermate dal D.M 6 agosto 2020) decidono, nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se costituire un OIV ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009. In caso positivo, ne consegue la piena adesione alla disciplina del D.P.R. n. 105/2016 e del D.M. di disciplina dell'Elenco, che individua, tra l’altro, il requisito dell’iscrizione nell’Elenco nazionale quale condizione per la nomina dei componenti degli OIV.
- Il D.M. 6 agosto 2020 si applica ad organismi con funzioni analoghe a quelle degli OIV?
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No, il decreto istituisce l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance costituiti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
- Il D.M potrebbe porre una questione di coordinamento con il sistema delle fonti? Molte amministrazioni centrali hanno definito competenze e funzionamento dellʼOIV mediante un atto normativo (ad esempio dpcm di organizzazione). È corretto che la disciplina dell’elenco sia stata adottata mediante un decreto ministeriale?
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Lo strumento del decreto ministeriale di natura non regolamentare è il tipo di atto più vicino alle delibere dell'ANAC/CIVIT con le quali in precedenza venivano disciplinate le medesime materie non essendo la materia sottoposta a riserva assoluta di fonte normativa. Tale strumento è da ritenersi idoneo e in linea con l’esigenza di snellimento e di continuità. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con parere n. 232/2016 del 3 febbraio 2016.
- In quali casi è necessario richiedere il preventivo parere del Dipartimento della funzione pubblica prima di procedere alla nomina di un componente dell’OIV?
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In nessun caso. Come chiarito con nota circolare del 19 gennaio 2017, reperibile sul Portale della performance, al seguente link: https://performance.gov.it/system/files/Nota_Circolare_Elenco_OIV.pdf a decorrere dal 10 gennaio 2017 si è conclusa la fase transitoria. Ne consegue che dalla medesima data il Dipartimento non rilascia più pareri in ordine alla nomina dei componenti degli OIV
- I componenti dei Nuclei di valutazione delle Università e degli Organismi di valutazione degli Enti di ricerca vigilati dal MIUR devono essere iscritti all’Elenco nazionale istituito con il D.M. 2 dicembre 2016 sostituito dal D.M. 6 agosto 2020 ?
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Per le Università la legge 30 dicembre 2010, n. 240 attribuisce ai Nuclei di valutazione, oltre che la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica e quella di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti, anche le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. L’art. 2, comma 1, lett. q) della medesima legge, stabilisce che i predetti Nuclei devono essere istituiti ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'università. Trattasi, quindi, di disciplina speciale che sottrae la nomina dei componenti dei Nuclei di valutazione delle Università alla disciplina del D.M. vigente.
Per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione degli Enti di ricerca vigilati dal MIUR, trova, invece, piena applicazione la nuova disciplina prevista dal citato decreto ministeriale, al pari di quanto avviene per tutti gli altri Enti di ricerca.
- Chi presidia il sistema di valutazione delle attività amministrative delle Università e degli Enti di ricerca vigilati dal MIUR?
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In seguito all’entrata in vigore del decreto legge n. 69/2013, convertito con legge n. 98/2013, il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR è presidiato dall'ANVUR - Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nel rispetto dei principi generali e degli indirizzi del Dipartimento della funzione pubblica.
- L’iscrizione nell’elenco è aperta a tutte le lauree?
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L’art. 2, comma 1, lett. b), punto 1, individua tra i requisiti necessari per poter chiedere l’scrizione all’Elenco, il possesso di un qualsiasi diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale.
- Quale tipo di riconoscimento è riservato alle esperienze professionali e ai titoli di studio conseguiti all’estero?
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Il decreto prevede che possono iscriversi all’Elenco i cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e richiede il possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale. Nel caso di titoli di studio universitari conseguiti all’estero, l’interessato dovrà selezionare ALTRA UNIVERSITA’ nel campo c) delle DICHIARAZIONI e darne dettagliata descrizione nel curriculum vitae allegato alla domanda. Il Dipartimento si riserva di valutare l’effettiva corrispondenza del titolo di studio universitario indicato con quello rilasciato dal sistema universitario italiano al termine di percorsi didattici della durata di quattro o più anni.
Le concrete esperienze professionali in almeno uno degli ambiti indicati dall’art. 2, comma 1, lettera b), punto 2 del decreto, purché comprovabili attraverso idonea documentazione, possono essere maturate presso pubbliche amministrazioni o aziende private, italiane o straniere.
- Cosa si può fare in caso di rigetto della domanda di iscrizione nell’Elenco?
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Una volta ricevuto il preavviso di rigetto della domanda di iscrizione, l’interessato può fornire ulteriori elementi, entro dieci giorni, al Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la valutazione della performance, all’indirizzo elenco.oiv@performance.gov.it, avendo cura di indicare nell’oggetto: PREAVVISO DI RIGETTO ISCRIZIONE ELENCO OIV- OSSERVAZIONI. Gli elementi ulteriori devono essere supportati da idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal decreto.
- Ci sono i limiti di età per l’iscrizione nell’Elenco nazionale?
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No, la disciplina recata, da ultimo, dal D.M. 6 agosto 2020 non contiene indicazioni in ordine all’età dei richiedenti l’iscrizione nell’Elenco. Per l’incarico di componente di OIV non trovano inoltre applicazione le disposizioni recate dall’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Quanto sopra trova conferma nelle Circolari n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
- C’è una data di scadenza per l’iscrizione all’Elenco?
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No, come da ultimo espressamente previsto dall’art. 3, comma 1, del D.M 6 agosto 2020, le domande di iscrizione all’Elenco possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno.
- I requisiti di competenza ed esperienza, come da ultimo, individuati dall'art. 2, comma 1, lettera b) del punto 2, del D.M. 6 agosto 2020 si discostano dalla precedente disciplina definita dalla Delibera CiVIT-ANAC n. 12 del 2013. Per quali ragioni?
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La nuova disciplina è orientata a riconoscere maggiore rilevanza alla qualificazione derivante dallo specifico contenuto delle esperienze professionali concretamente maturate. Per questa ragione si richiede, a chi desideri iscriversi all’Elenco, di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nel concreto svolgimento di funzioni in almeno uno degli ambiti individuati in quanto qualificanti il tipo di professionalità richiesta:
- misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
- pianificazione
- controllo di gestione
- programmazione finanziaria e di bilancio
- risk management
- L’esperienza maturata come responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012 è utile ai fini dell’iscrizione all’Elenco?
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Lo svolgimento dei compiti connessi all’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi della legge n. 190/2012, può essere ricompreso nel più vasto ambito del risk management.
- Come vengono considerate le esperienze di docenza o ricerca negli ambiti professionali indicati?
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Visto il ruolo e le funzioni che la normativa vigente assegna agli OIV, affinché le esperienze professionali di docenza e ricerca negli ambiti definiti dal D.M. siano effettivamente riconosciute ai fini della valutazione del livello complessivo di esperienza maturata è necessario che le attività di docenza e/o di ricerca:
- siano state svolte in modo continuativo nell’ambito di specifici progetti e corsi;
- siano chiaramente riconducibili ad un settore scientifico-disciplinare (SSD) coerente con gli ambiti come da ultimo individuati dal DM 6 agosto 2020;
- abbiano incluso documentate esperienze pratiche quali laboratori, esercitazioni, realizzazione di case study reali, rapporti o progetti di ricerca con aziende e/o amministrazioni pubbliche per l’applicazione e/o la sperimentazione sul campo delle conoscenze teoriche sviluppate.
- Le esperienze professionali devono riguardare tutti gli ambiti da ultimo individuati dall’art. 2, comma 1, lett. b), punto 2 del D.M.6 agosto 2020? Quali contenuti debbono avere le esperienze professionali per essere riconducibili a ciascuno di essi?
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Ai fini dell’iscrizione all’Elenco, le esperienze professionali devono riguardare almeno una delle materie elencate nel decreto. Queste esperienze potranno essere poi valutate nel loro complesso dalle amministrazioni, in sede di nomina dei candidati ai bandi di selezione degli OIV, in ragione delle loro esigenze e dello specifico contesto di riferimento delle stesse. Per l’iscrizione nell’Elenco Nazionale è necessario, quindi, possedere una comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni maturata, con carattere di continuità e prevalenza, nel concreto svolgimento di funzioni in almeno uno degli ambiti individuati dal D.M:
- misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
- pianificazione
- controllo di gestione
- programmazione finanziaria e di bilancio
- risk management
Le esperienze positivamente valutabili, per ciascuno degli ambiti su indicati, devono essere riferibili, rispettivamente:
- allo sviluppo e gestione di sistemi multidimensionali di misurazione della performance aziendale finalizzati al monitoraggio ed alla rendicontazione, interna ed esterna, dei risultati raggiunti dall’organizzazione e dai suoi dipendenti.
Nel caso specifico delle pubbliche amministrazioni, il riferimento è alle funzioni di misurazione e valutazione della performance, in entrambe le dimensioni organizzativa e individuale, cosi come definite dal decreto legislativo n. 150/2009 (artt. 8 e 9). - alla pianificazione strategica ed operativa da intendersi come il processo con cui, in un’organizzazione, partendo dall’analisi del contesto interno ed esterno, si definiscono obiettivi, rispettivamente di medio/lungo periodo o breve periodo, e si indicano piani di attività, tempi di realizzazione, risorse dedicate, modalità di monitoraggio e verifica dei risultati.
Nel caso specifico delle pubbliche amministrazioni, ci si riferisce, ad esempio, al complesso di attività di pianificazione che le stesse pongono in essere ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 (art. 8), del decreto legislativo n. 165/2001 (art. 4) e del decreto legislativo n. 150/2009 (artt. 4-10). - all’utilizzo di strumenti e metodologie volti a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione di un’organizzazione, svolte al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto fra costi e risultati (controllo di gestione).
Nel caso specifico delle pubbliche amministrazioni, ci si riferisce, ad esempio, al complesso di attività che le stesse pongono in essere ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 286/1999. - a tutte quelle tipicamente connesse con la gestione dell'intero ciclo del bilancio nel settore pubblico (predisposizione del bilancio di previsione, definizione del budget, variazioni ed assestamento di bilancio, predisposizione del rendiconto).
- a tutte le fasi del processo di gestione del rischio, ovvero l’identificazione dei fattori di rischio (incluso il rischio corruttivo), l’analisi del rischio con conseguente determinazione della probabilità di accadimento e della “magnitudo” degli effetti e, infine, la risposta al rischio con la definizione di tutte le misure di prevenzione e/o protezione nonché dei sistemi di monitoraggio e controllo.
- Per il computo totale deli anni maturati in esperienza e/o incarichi sono utili anche periodi non consecutivi? Esperienze e/o incarichi svolti nello stesso periodo di tempo vengono sommati o è determinante solo l’arco temporale di riferimento?
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Per il computo totale degli anni maturati in esperienze e/o incarichi sono utili anche periodi non consecutivi. Per il corretto calcolo e per la correttezza delle dichiarazioni rese, le esperienze e/o incarichi svolti in periodi ed eventualmente in ambiti diversi, presso enti o datori di lavoro e/o in ruoli differenti devono essere indicati separatamente attraverso l’apposita funzionalità del form d’iscrizione che prevede di aggiungere righe diverse per ogni singola esperienza e/o incarico. Il sistema provvede ad eseguire il calcolo del periodo utile per l’attribuzione della fascia secondo le modalità da ultimo previste dall’’art. 5, comma 2, del D.M 6 agosto 2020. La formulazione della disposizione non consente, quindi, di sommare la durata di più esperienze e/o incarichi riferibili allo stesso periodo.
- Le amministrazioni nei loro bandi possono identificare altri requisiti che ritengono necessari per conferire l’incarico di OIV e prevedere modalità selettive particolari?
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Sì, l'Amministrazione, fermi restando i requisiti di accesso alla procedura selettiva che risultano regolati esclusivamente dal d.lgs. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017, e dal D.M. 6 agosto 2020 che sostituisce il D.M. 2 dicembre 2016, può fissare requisiti ulteriori sui quali fondare le proprie valutazioni, purché questi non risultino irragionevoli rispetto alle esigenze, siano valutabili in modo il più possibile oggettivo e non si pongano in contrasto con la ratio sottesa alle citate disposizioni normative.
Si rammenta, infine, che la predetta facoltà, che rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione, deve essere esercitata nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, logicità e ragionevolezza. Inoltre, non deve costituire un’indebita limitazione dell'accesso alla procedura selettiva in violazione dei principi di concorsualità e di ampia partecipazione ai quali deve uniformarsi qualsiasi procedura ad evidenza pubblica.
- In che modo dovranno essere dimostrati, in caso di verifiche successive all’invio della domanda, i requisiti di esperienza professionale?
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In sede di controlli successivi svolti dal Dipartimento ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. potrà essere richiesta agli interessati la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di esperienza autocertificati in sede di iscrizione nell’Elenco. Tale documentazione dovrà essere idonea a dimostrare il concreto svolgimento di compiti riconducibili all’ambito dichiarato e/o all’incarico svolto (es: atto di conferimento di incarico di componente/responsabile di struttura tecnica permanente di supporto all’OIV, responsabile/addetto all’Ufficio controllo di gestione, etc.).
- Ai fini della verifica della completezza delle informazioni fornite in ordine al possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2, comma 1, lettera b), punto 2, del D.M 2 dicembre 2016, il Dipartimento tiene conto esclusivamente di quanto inserito nella domanda o anche del C.V.?
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In sede di verifica della completezza delle informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti richiesti, il Dipartimento tiene conto esclusivamente delle esperienze autocertificate nella domanda di iscrizione. Il C.V. allegato è, tuttavia, un utile strumento di supporto all’attività istruttoria, anche in sede di verifiche successive, in quanto nello stesso possono essere dettagliate le attività concretamente svolte dichiarate nella domanda. È quindi raccomandabile prestare particolare cura nella compilazione ed aggiornamento del C.V.
- Qual è il format di riferimento per il CV?
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Il CV deve consentire l'agevole individuazione della tipologia di esperienze, la loro esatta durata (inizio, fine), la committenza, l'oggetto, il concreto contenuto dell’esperienza maturata. Lo standard di riferimento è disponibile all’indirizzo: https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
- C’è un termine entro il quale il Dipartimento comunica la completezza delle informazioni fornite e l’avvenuta collocazione in una delle fasce professionali?
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La comunicazione da ultimo prevista dall’art. 3, comma 2, del D.M. 6 agosto 2020 è, di norma, trasmessa agli interessati nel termine di 30 giorni di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990. In caso di richieste di integrazioni da parte del Dipartimento, i termini sono sospesi fino alla trasmissione, a cura dell’interessato, delle ulteriori informazioni/documenti.
- L’articolo 5 del DM 6 agosto 2020, in vigore dal 1° dicembre 2020, ha previsto nuovi requisiti per l’inserimento in una delle tre fasce professionali dell’Elenco. Ai fini dell’iscrizione e della relativa assegnazione della fascia, l’esperienza dirigenziale è cumulabile con le altre esperienze professionali maturate negli ambiti individuati dall’articolo 2 e con gli incarichi OIV/NIV?
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No. Il DM 6 agosto 2020 rivede la disciplina dell’Elenco nazionale, originariamente recata dal DM 2 dicembre 2016, modificandone in parte la ratio, in ragione del mutato contesto normativo. Fermi restando, infatti, i requisiti di competenza ed esperienza di cui all’articolo 2 del DM, l’articolo 5 risponde all’esigenza di dare piena attuazione alle nuove previsioni dell’articolo 14 bis del d.lgs. 150/2009, con particolare riguardo ai “criteri selettivi che favoriscano il merito e le conoscenze specialistiche”. In quest’ottica, si è inteso valorizzare professionalità più coerenti con il ruolo che oggi gli OIV sono chiamati a svolgere nelle amministrazioni pubbliche successivamente all’’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, in contesti normativi coerenti con l’attuale disciplina. Alla medesima esigenza risponde il riferimento alle esperienze dirigenziali di livello generale e non, maturate nelle amministrazioni pubbliche, dalle quali discendono direttamente competenze e conoscenze specialistiche coerenti con il predetto quadro normativo. Per queste, quindi, non è richiesta la stretta riconducibilità agli ambiti di cui all’articolo 2 del DM.
Nell’operare la scelta di cui sopra, il nuovo articolo 5 interviene nei termini di seguito riportati:
Fascia 1 - esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, ovvero esperienza dirigenziale di livello non generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche;
Fascia 2 - esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche;
Fascia 3 - esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche con almeno duecentocinquanta dipendenti, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno otto anni nelle amministrazioni pubbliche.
La disposizione opera, quindi, una valutazione di equivalenza, all’interno della singola fascia professionale, tra il “canale tradizionale” già previsto dal DM 2 dicembre 2016 (ad esempio, per la fascia 2: esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre come componente di Organismo indipendente di valutazione) e una specifica esperienza dirigenziale (nell’esempio fatto: esperienza dirigenziale di livello generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche) ponendo le due modalità di accesso alla fascia in termini di alternatività.
Ciò implica che la collocazione nelle singole fasce avviene solo a seguito della valutazione positiva da parte del Dipartimento circa il possesso dei requisiti riconducibili ad uno dei canali, alternativi ed equivalenti, individuati dalla norma. Ne consegue che i requisiti individuati per ciascun “canale” non sono cumulabili ai fini dell’assegnazione della fascia professionale.
- Le fasce professionali sono collegate a fasce retributive?
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No, il D.M. non contiene disposizioni al riguardo. Le amministrazioni, nel conferire l’incarico, dovranno individuare i compensi secondo i parametri retributivi fino ad ora osservati. Successivamente, il Dipartimento della funzione pubblica elaborerà criteri e parametri di riferimento per definire gli importi massimi dei compensi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, che tengano conto della complessità organizzativa delle amministrazioni, così come previsto dall’art. 3, comma 3, lettera e), del D.P.R. n. 105/2016.
- Il D.M. 6 agosto 2020, che sostituisce il D.M. 2 dicembre 2016, limita la possibilità di ricoprire gli incarichi di titolare o monocratico OIV, in base al numero dei dipendenti, ai soggetti iscritti in specifiche fasce dell’Elenco. Perché è stata inserita questa limitazione? come va calcolato il numero dei dipendenti?
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L’indicatore del numero di dipendenti è inteso quale indice della complessità dell’organizzazione in termini di posizioni dirigenziali, numero di strutture, consistenza del budget. Quanto sopra è coerente con la volontà di orientarsi verso un sistema che tenga conto di un certo grado di differenziazione. Il numero dei dipendenti va calcolato sulla base della dotazione organica dell’ente in essere al momento della pubblicazione dell’avviso di selezione comparativa (Art.10, comma 2 del D.M.).
- L’articolo 5 del DM 6 agosto 2020, al fine dell’attribuzione delle fasce professionali, considera utili le esperienze dirigenziali, di livello generale e non, maturate nelle amministrazioni pubbliche. Cosa si intende per esperienze dirigenziali e quali sono le amministrazioni pubbliche presso le quali devono essere maturate le predette esperienze? È possibile equiparare ai dirigenti pubblici altre categorie di personale in ragione della specificità dei compiti svolti quali magistrati e professori universitari?
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Le esperienze dirigenziali cui fa riferimento l’articolo 5 del DM 6 agosto 2020 sono tutte quelle maturate come dirigenti di ruolo o in forza di incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 165/2001, presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo di cui all’articolo 13 del d.lgs. 165/2001.
La ratio della norma è quella di valorizzare l’esercizio delle funzioni dirigenziali cosi come declinate dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. 165/2001 in ragione della loro coerenza con la disciplina normativa relativa a compiti e funzioni degli OIV. Visto, quindi, il tenore della norma, nonché la ratio sottesa alla stessa, non è possibile operare alcuna equiparazione con altre categorie professionali, quali magistrati e professori universitari. Per queste ultime resta comunque impregiudicata la possibilità di iscriversi nell’Elenco se in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 2 del medesimo DM 6 agosto 2020.
- L’articolo 6 del DM 6 agosto 2020 esclude che i dirigenti di ruolo in servizio nelle amministrazioni pubbliche debbano, ai fini della permanenza nell’Elenco, acquisire crediti formativi. Quali sono i soggetti nei confronti dei quali opera l’esclusione?
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Il DM 6 agosto 2020 ha escluso per i dirigenti di ruolo che siano in servizio l'obbligo di acquisire crediti formativi per tutto il periodo in cui persiste la predetta condizione. I dirigenti cui fa riferimento la previsione dell’articolo 6 del DM 6 agosto 2020 sono i titolari di un incarico ex articolo 19 del d.lgs. 165/2001 in servizio e appartenenti ai ruoli di una pubblica amministrazione. Ciò implica che, a regime, laddove non intervengano modifiche del proprio stato giuridico (che sono segnalate come indicato all'art. 4, comma 3, del DM) i dirigenti di ruolo in servizio non devono rinnovare l'iscrizione nell'Elenco.
In sede di prima applicazione, sarà richiesto agli iscritti di fornire, tramite applicativo messo a disposizione sul Portale, tutte le informazioni utili a verificare il possesso della condizione richiesta dal DM per l'esclusione dell'obbligo di procedere al rinnovo previa acquisizione dei crediti formativi.
Si rammenta, infine, che sono esonerati dall’obbligo di acquisire crediti formativi, e conseguenzialmente di rinnovare l’iscrizione, unicamente i dirigenti di ruolo che siano stati in servizio per tutto il triennio precedente il rinnovo dell’iscrizione. L’eventuale possesso del requisito per un periodo inferiore al triennio comporta la necessità di acquisire “pro-quota” i crediti richiesti per poter chiedere il rinnovo dell’iscrizione (ad esempio: dirigente di ruolo che nel triennio di riferimento è stato in servizio per 2 anni e per il restante anno in aspettativa/collocamento fuori ruolo, dovrà acquisire 1/3 dei 40 crediti richiesti).
- Perché possono essere nominati OIV solo coloro che sono iscritti da almeno sei mesi?
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La ratio di questa limitazione risiede nella volontà di garantire indipendenza ai componenti degli OIV.
- L’OIV è soggetto al meccanismo dello spoil system?
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No, per garantire l’indipendenza dell’OIV, la decadenza del componente dell’organo politico amministrativo non comporta quella dei componenti dell’Organismo di valutazione.
- È necessario ripetere la procedura con le nuove regole?
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Come chiarito con la nota circolare del 19 gennaio 2017, a decorrere dal 10 gennaio si è conclusa la fase transitoria. Ne consegue che dalla medesima data il Dipartimento non rilascia più pareri in ordine alla nomina dei componenti degli OIV.
Già con nota circolare del 14 luglio 2016, il Dipartimento aveva chiarito che il regime transitorio sarebbe stato applicabile solo nelle more della piena applicabilità della nuova normativa, quindi eventuali procedure di nomina avviate sulla base delle precedenti modalità operative dovevamo necessariamente concludersi nell’arco temporale compreso tra l’entrata in vigore del D.P.R. 105/2016 e quella del D.M. 2 dicembre 2016.
Nel caso illustrato, detta procedura non risulta perfezionatasi e deve essere ripetuta.
- La nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) deve necessariamente avvenire a seguito di una procedura selettiva pubblica o può essere effettuata anche per chiamata diretta?
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Le amministrazioni possono nominare i componenti degli OIV solo a seguito dell’esperimento di una procedura selettiva pubblica cui possono partecipare esclusivamente gli iscritti all’elenco di cui all’art. 14-bis, comma 1 del d.lgs. 150/2009.
Quanto sopra, oltre ad essere espressamente previsto dal citato d.lgs. 150/2009 (così come modificato dal d.lgs. 74/2017) e da ultimo dal D.M. 6 agosto 2020, trova ulteriore conferma nel disposto dell’art. 7, comma 6-quater del d.lgs. 165/2001 (così come da ultimo modificato dal d.lgs. 75/2017).
Quest’ultimo, infatti, nel prevedere che “Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter (che contengono la disciplina generale in materia di conferimento di incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche a soggetti esterni) non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 …”, esclude l’applicabilità delle disposizioni generali agli incarichi di componente degli OIV, rinviando quindi alla disciplina speciale contenuta nell’art. 14-bis del d.lgs. 150/2009.
- Come deve essere interpretato il limite al numero di incarichi di cui all’articolo 8 del D.M. 6 agosto 2020?
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Per incarichi che rientrano nel limite si intendono quelli conferiti come componente o presidente/monocratico in OIV istituiti ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 150/2009, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche a ordinamento autonomo e presso le amministrazioni diverse da quelle individuate da ultimo dall’articolo 1, comma 2 del D.M. 6 agosto 2020 che, nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, abbiano costituito un OIV ai sensi del citato articolo 14.
Al fine di individuare i casi in cui le amministrazioni da ultimo citate abbiano inteso costituire un OIV ai sensi del d.lgs. 150/2009, questa amministrazione è dell’avviso che non si possa fare riferimento al solo dato formale dell’espresso riferimento negli atti all’articolo 14. È necessario infatti ricostruire le scelte operate dall’amministrazione, sia sul profilo funzionale che su quello organizzativo, che attengono al percorso intrapreso nella costituzione e nomina dell’Organismo..
A tale proposito si ritiene che si possa fare riferimento ai seguenti “indici sintomatici” della volontà dell’organo di indirizzo di costituire un OIV ai sensi del d.lgs. 150/2009, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’articolo 8 del D.M. 6 agosto 2020:
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sostanziale riconducibilità delle funzioni assegnate a quelle elencate dall’articolo 14 del d.lgs. 150/2009, ferme restando le peculiarità delle amministrazioni diverse da quelle individuate dall’articolo 1, comma 2 del citato D.M.;
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espressa previsione negli atti costitutivi e negli atti relativi alla nomina della necessità di svolgimento di apposita procedura selettiva cui possono partecipare esclusivamente i soggetti iscritti nell’Elenco Nazionale OIV, che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dagli articoli 14 e 14-bis del d.lgs. 150/2009, nonché del D.M. 6 agosto 2020 (articolo 7);
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durata dell’incarico e modalità di eventuale rinnovo conformi a quanto previsto dall’articolo 14-bis del d.lgs. 150/2009 e dall’articolo 7 del citato D.M. (comma 8);
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avviso di selezione e relativi esiti pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione pubblica.
Con particolare riferimento agli organismi di recente costituzione, solo in presenza di tutti i suddetti indici è ragionevole ritenere che l’amministrazione abbia, nell’ambito della propria autonomia, scelto di aderire alla disciplina statale contenuta nelle più volte menzionate disposizioni normative, con conseguente applicazione dei limiti di appartenenza di cui all’articolo 8 del D.M..
È cura dell’amministrazione conferente l’incarico verificare in capo al soggetto il possesso di tutti i requisiti e, quindi, anche che non superi il limite del numero massimo di incarichi di cui all’articolo 8 del D.M.. A tal fine, l’amministrazione può richiedere agli interessati di sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, procedendo poi alle verifiche in ordine alla veridicità ai sensi del D.P.R. 445/2000 (tenendo anche in considerazione la presenza degli indici di cui sopra ).
Gli iscritti nell’Elenco sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 4 del D.M.
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- Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105 gli attuali componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione decadono?
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No, i componenti degli organismi già nominati rimangono in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.
- Con l’abrogazione dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs.150 del 2009, come si procede alla nomina o al rinnovo dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)?
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Le Amministrazioni procedono alla nomina o al rinnovo degli OIV secondo le nuove modalità operative indicate nel Portale della performance (link alla procedura).
- Qual è la durata dell'incarico di un componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione?
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L'incarico è triennale, non prorogabile e rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva.
- Quali sono gli effetti del Regolamento sul d.lgs 150/2009?
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L’articolo 8, comma 1, del DPR n.105/2016 abroga alcune disposizioni del D.Lgs.150 del 2009:
- l’articolo 7, comma 3;
- l’articolo 10, commi 2, 3 e 4;
- l’articolo 13, comma 5 e comma 6, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n), o);
- l’articolo 14, commi 3, 5 e 7.Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti delle leggi regionali e dei regolamenti adottati dagli enti locali in attuazione dei principi recati dalle disposizioni abrogate.
- Cosa cambia per il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” con l’abrogazione dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs.150 del 2009?
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L’art.7, comma 3, del d.lgs. 150/2009, abrogato con l’art. 8, comma 1 del dPR n.105/2016, prevedeva che il Sistema di misurazione e valutazione della performance, dovesse necessariamente individuare:
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance;http://performance.gov.it
b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.Tale indicazioni di dettaglio hanno, da un lato, facilitato l’implementazione dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance presso le amministrazioni, ma, in taluni casi, si sono dimostrate eccessivamente prescrittive e non sempre in grado di cogliere la specificità delle diverse realtà amministrative.
La nuova disciplina prevede che i requisiti relativi al Ciclo delle performance dovranno consentire una differenziazione in ragione della dimensione, della tipologia e della natura delle attività delle diverse amministrazioni, anche con l’introduzione di regimi semplificati.
Ad ogni modo, i sistemi attualmente in uso presso le singole amministrazioni sono da considerarsi validi. Gli aggiornamenti saranno realizzati, eventualmente, in una fase successiva ed in coerenza con le indicazioni metodologiche che saranno fornite dal Dipartimento.
- Cosa comporta l’abrogazione dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs.150 del 2009?
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Con l’abrogazione dell’ art. 10, comma 2, del d.lgs.150 del 2009 che prevedeva “I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.” viene meno l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di trasmissione del Piano della performance e della Relazione sulla performance al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Per le amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici nazionali, ivi comprese le Università pubbliche statali, permane l’obbligo di pubblicare i predetti documenti sul Portale della performance (http://performance.gov.it). Per le altre amministrazioni è sufficiente la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente.
- Cosa comporta l’abrogazione dell’articolo 10, comma 3, del D.Lgs.150 del 2009?
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Con l’abrogazione dell’art. 10, comma 3, che prescriveva “Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.”, si conferma la volontà di non intervenire eccessivamente in aspetti tecnico-operativi che, invece, devono essere regolati dalle singole amministrazioni, fermo restando il principio generale secondo cui le amministrazioni garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance (cfr art. 10, comma 4, d.lgs. 33/2013).
- Cosa comporta l’abrogazione dell’articolo 10, comma 4, del D.Lgs.150 del 2009?
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Per i Ministeri e le amministrazioni statali, viene meno l’obbligatorietà di inserire la Direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel Piano della performance. Il Piano della Performance deve comunque essere sviluppato dall'amministrazione in modo coerente con la Direttiva medesima.
- Con l’abrogazioni di una parte dell’art. 13 del D.Lgs.150 del 2009, le Delibere della Civit/Anac sono da considerarsi ancora valide?
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Si. In attesa dell’emanazione di nuove linee guida ed indicazioni da parte del Dipartimento della Funzione pubblica occorre far riferimento ai principi generali espressi nelle Delibere Civit/Anac.
- Con l’abrogazione dell’art.14, comma 5, del D.Lgs.150 del 2009, non hanno più rilevanza le indagini sul benessere organizzativo?
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Le indagini sul benessere mantengono la loro rilevanza.
L’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 150/2009, attribuiva all’OIV il compito di effettuare tali indagini annuali sul personale dipendente al fine di rilevare il loro livello di benessere organizzativo.Gli OIV hanno il merito di aver contribuito al diffondersi di una cultura organizzativa volta a migliorare la qualità della vita nei luoghi di lavoro; tuttavia, le indagini sul benessere organizzativo rientrano tra i compiti più appropriatamente attribuibili alla funzione dirigenziale. Il fine di ricollocare questa importantissima funzione nel giusto alveo consentirà di focalizzare le attività degli OIV sulle loro funzioni fondamentali ad ulteriore garanzia della loro efficacia ed indipendenza.