Con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 è stato istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105). Lo stesso decreto prevede (art. 3 comma 4 e seguenti) che il Dipartimento effettui controlli, anche a campione, sull’effettivo possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nonché sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di iscrizione o di rinnovo.
La verifica di non veridicità della dichiarazione con riguardo ai requisiti richiesti comporta la mancata iscrizione o l’immediata cancellazione dall’Elenco, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A seguito del controllo ovvero a seguito di segnalazioni o di informazioni comunque acquisite, il Dipartimento invia all’interessato una comunicazione in cui sono esposte le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per osservazioni o controdeduzioni.
Il Dipartimento, accertata l’assenza dei requisiti, procede alla cancellazione degli iscritti dall’Elenco nazionale. Il soggetto cancellato dall’Elenco nazionale può, a seguito del venir meno dei motivi che hanno determinato l’esclusione, presentare una nuova richiesta motivata di iscrizione.